Com’è noto il CCNL ABI, dal 2008, provvede a dare una significativa copertura contro il rischio di perdita dell’autosufficienza tramite una polizza intermediata da CASDIC e per tutta la vita; mentre il CCNL Federcasse copre questo rischio tramite le Cassa Mutua Nazionale, Cassa Mutua Trentina e Toscana, senza oneri per il Lavoratore, ma solo fino all’accesso alla pensione.
Tuttavia, sia la volontà di conseguire una migliore copertura sia la necessità di garantire ai propri cari (i coniugi, i conviventi more uxorio, i figli dell’iscritto risultanti dallo Stato di famiglia con età pari o superiore ai 18 anni) uno strumento simile hanno spinto la Segreteria Nazionale della FABI, per il tramite del broker assicurativo AON, a proporvi questo prodotto.
Studi condotti a livello europeo hanno dimostrato che una percentuale della popolazione anziana vicina all’80% sarà soggetta, nei prossimi anni, a patologie previste da questa copertura assicurativa.
Prestazione garantita in caso di non autosufficienza dell’Assicurato :
In caso di perdita dell’autosufficienza da parte dell’Assicurato a quest’ultimo viene garantito il pagamento di una rendita mensile finché egli sarà in vita e sempre che permanga lo stato di non autosufficienza.
E’ considerata non autosufficiente la persona che si trova nell’impossibilità fisica totale e permanente, clinicamente accertata, di compiere quattro delle seguenti sei attività elementari della vita quotidiana:
- lavarsi: capacità di farsi il bagno o la doccia o di lavarsi in altro modo. Ciò implica che l’Assicurato è in grado di lavarsi da solo dalla testa ai piedi in modo da mantenere un livello soddisfacente di igiene personale, spontaneamente, senza bisogno di stimoli esterni;
- vestirsi: capacità di mettersi e togliersi tutti i vestiti. Ciò implica che l’Assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi da solo, in modo appropriato dalla testa ai piedi. Inclusa la capacità di mettersi e togliersi eventuali protesi ortopediche; la capacità di allacciarsi le scarpe o infilarsi le calze non è considerata determinante;
- nutrirsi: capacità di mangiare autonomamente cibo preparato da terzi. Ciò implica che l’Assicurato è in grado di tagliare il cibo, bere, portare il cibo alla bocca e inghiottirlo;
- mobilità: capacità di muoversi all’interno della casa su superfici piane. Ciò implica che l’Assicurato è in grado di muoversi eventualmente con l’aiuto di una stampella, una sedia a rotelle, etc...;
- continenza: capacità di controllare le funzioni corporali cioè espletarle mantenendo un sufficiente livello di igiene, senza l’aiuto di una terza persona. Ciò significa che l’Assicurato è in grado di gestire i suoi bisogni in maniera autonoma; questa definizione però non comprende la continenza urinaria totale (una leggera incontinenza urinaria è comune nelle persone anziane);
- spostarsi: capacità di muoversi dal letto alla sedia e viceversa senza l’aiuto di una terza persona.
E’ inoltre coperto lo stato di non autosufficienza derivante dalla perdita delle capacità mentali, dovuta ad una patologia nervosa o mentale di natura organica, quali il morbo di Alzheimer o forme simili di demenza senile, che si traduce in incapacità di pensare, capire, ragionare o ricordare. Questa inabilità si manifesta con l’incapacità di badare a se stessi senza la supervisione continua da parte di una terza persona.
Le condizioni necessarie per l’attivazione della copertura assicurativa a favore del singolo iscritto, sono che:
- alla prima adesione l’età massima assicurativa dell’Iscritto/Coniuge more uxorio/ figlio maggiorenne risultante dallo Stato di famiglia, sia pari o inferiore a 70 anni; dal primo rinnovo detta età assicurativa potrà elevarsi fino al compimento degli 85 anni dell’Assicurato. Per età assicurativa si deve intendere l’età espressa in anni compiuti, eventualmente aumentata di uno se, al momento dell’adesione, sono trascorsi sei mesi o più dall’ultimo compleanno;
‐ non sia stata riconosciuta un’invalidità permanente di grado superiore al 50% né sia stata avanzata richiesta di riconoscimento della stessa;
‐ nella compilazione del Mandato di Adesione abbia sottoscritto il Questionario sanitario, non crocesegnando alcun “SI” nelle Dichiarazioni ivi incluse.
Il nostro Broker AON, nella persona della Sig.ra Edvige Patrizia Barizza (tel. 02/45434294 – fax 02/45463294 – indirizzo di posta elettronica: edvige.patrizia.barizza@aon.it è a disposizione per ogni esigenza connessa ai temi assicurativi in oggetto.
Con piacere vi ricordiamo che la F.A.B.I. e ASSONOVA, per il tramite del broker assicurativo AON, propongono ai CONSULENTI FINANZIARI LIBERI PROFESSIONISTI due coperture assicurative importanti per la loro attività professionale e a condizioni competitive:
1) TUTELA LEGALE
Sintesi dei rischi coperti:
Difesa penale del Consulente Finanziario in caso di procedimento a suo carico;
Assistenza legale per contestazioni legate a presunte violazioni di norme di legge, regolamentari o di diligenza con la Consob, Apf e Ivass;
Assistenza legale per controversie contrattuali con i clienti o con la Società mandante;
Rimborso per corsi di recupero punti patente in caso di decurtazione parziale o totale;
Retroattività di 12/24 mesi (difesa penale).
2) RESPONSABILITÀ CIVILE DA ATTIVITÀ PROFESSIONALE VERSO
TERZI
Sintesi dei rischi coperti:
Una comunicazione contenente l’intenzione di promuovere una Richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato per danni patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei, futuri, cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuibili all’attività professionale esercitata dall’Assicurato stesso.
Qualsiasi critica o contestazione scritta, giustificata o meno, relativa alla prestazione dell’Assicurato che potrebbe dar luogo a perdite patrimoniali o danni ad un terzo.
Qualsiasi critica o contestazione scritta, relativa a o derivante dall’attività prestata da una persona per la quale l’Assicurato è responsabile, e che potrebbe ragionevolmente dar luogo a perdite patrimoniali o danni ad un terzo.
Le due coperture sono distinte e vengono erogate da compagnie assicurative diverse. L’importo dei premi per entrambe le coperture assicurative viene determinato in base ai massimali e alle coperture personalizzate richieste da ogni singolo Consulente, pertanto per saperne di più e avere la quotazione del premio da pagare per ogni tipologia di copertura è necessario contattare il nostro broker assicurativo AON nella persona della sig.ra Patrizia Barizza al numero telefonico 02/45434294 e/o mail edvige.patrizia.barizza@aon.it
Questa informativa è presente anche sul sito https://www.associatiallafabi.it/servizi-e-tempo-libero/1/assicurazioni/assicurazioni.html e sul sito www.assonova.it
CONVENZIONE POLIZZA ABITAZIONE Anno 2026
Il bene casa rappresenta sempre più il “bene da tutelare”, specie quando la famiglia ha contratto un debito importante per ottenerlo.
Vi ricordiamo che la FABI e ASSONOVA, per il tramite della AON, offrono a tutti gli iscritti la possibilità di usufruire di condizioni agevolate sulle tariffe relative alle coperture assicurative riguardanti la CASA/ABITAZIONE (dimora abituale o saltuaria) e precisamente:
* RC capo famiglia
* Incendio
* Furto
Il prodotto è di assoluta attualità e competitività: è possibile assicurare, opzionabile con premio aggiuntivo su valutazione preventiva della Compagnia, l’immobile dal Terremoto e dalle Catastrofali (alluvioni, inondazioni, allagamenti, ecc.). E’ possibile assicurare anche per i Terremoti e le Catastrofi le abitazioni situate nelle cosiddette “zone rosse” prima non assicurabili.
E' disponbile tutta la modulistica da compilare per coloro che sono interessati sul sito web https://www.associatiallafabi.it/servizi-e-tempo-libero/1/assicurazioni/assicurazioni.html e che può essere inviata via mail a edvige.patrizia.barizza@aon.it .
L’invio ad AON della suddetta modulistica debitamente compilata e sottoscritta non perfeziona il contratto di assicurazione; per il perfezionamento è necessario corrispondere, con bonifico bancario, il premio assicurativo che verrà richiesto da AON e sottoscrivere e restituire la polizza che verrà successivamente inviata.
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